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Art. 1

 

E’ costituita    in  Conversano  l’Associazione  denominata  “AMICI DEGLI EMIGRATI”  con   sede   in Via Venezia, civico 8.

 

 

Art. 2

 

Possono essere soci dell’Associazione :

a)      i Conversanesi gia’ emigrati e rimpatriati

b)      i Conversanesi che hanno parenti emigrati

c)      tutti coloro che si interessano dei problemi dell’emigrazione

i soci si impegnano ad osservare lo Statuto dell’Associazione liberamente accettato, sottoscrivendo la scheda di adesione.

Possono essere soci gli Enti che hanno a cuore di mantenere saldi e duraturi i vincoli che uniscono gli emigrati alla terra di origine.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno promosso e dato la prima adesione per la costituzione dell’Associazione.

 

 

Art. 3 

 

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’Associazione ha lo scopo fondamentale di rendere sempre piu’ saldi i vincoli dei Conversanesi Emigrati ed in particolare del Circolo di Fratellanza Conversanesi di Long Island City di New York con l’Italia e Conversano, terra di origine dei loro padri e dei parenti.

Tale scopo si realizza :

1)   mantenendo continui rapporti ufficiali ed ufficiosi tra l’Associazione ed il Circolo di Fratellanza nonche’ con i singoli emigrati;

2)   informandosi reciprocamente dei fatti di maggiore importanza che interessano le rispettive collettivita’, scambiandosi i giornali, le pubblicazioni, le visite dei rappresentanti ufficiali;

3)   assistendo gli emigrati che rientrano temporaneamente o definitivamente nella citta’ natale con informazioni di carattere economico sociale e culturale;

4)   utilizzando in favore degli emigrati e delle loro famiglie le leggi e le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali.

 

 

 Art. 4

 

 FESTA DELL’EMIGRATO

 

Ogni anno nel periodo che sara’ ritenuto piu’ opportuno dal Consiglio Direttivo, sara’ organizzata una serata d’onore per festeggiare gli emigrati che si trovano a trascorrere le ferie a Conversano.

 

 

 Art 5

 

AUTONOMIA

 

L’Associazione e’ apartitica ed autonoma nello svolgimento della propria attivita’.

 

 

Art. 6

 

INCOMPATIBILITA’

 

Non possono entrare o continuare a far parte dell’Associazione:

a)    i soci condannati contro la morale e contro le leggi;

b)    i soci che non osservano le norme di cui all’art. 3;

c)    i soci che non ottemperano ai deliberati degli organi dell’Associazione;

d)    i soci dimissionari.

 

 

Art. 7

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

I provvedimenti disciplinari previsti da apposito regolamento possono essere comminati nel caso di :

a)    violazione di particolare gravita’ degli obblighi statutari;

b)    indegnita’;

c)    sottrazione di somme e beni di pertinenza dell’Associazione.

 

 

Art. 8

 

ORGANI PERMANENTI

 

Sono organi permanenti :

 

a)                  l’assemblea generale dei soci

b)                 il Consiglio Direttivo;

c)                  il Presidente;

d)                 il Presidente onorario;

e)                  i revisori dei conti;

f)                   il collegio dei Probiviri.

 

 

Art. 9

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 

L’Assemblea Generale dei Soci e’ il massimo organo dell’Associazione ed ha funzione deliberative. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessita’ o quando ne sia fatta richiesta motivata e per iscritto almeno da un terzo degli associati.

L’Assemblea Generale dei Soci delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la meta’ degli iscritti piu’ uno e , in seconda convocazione, di qualsiasi numero di intervenuti;in entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci l’intervallo di un’ora.

L’Assemblea e’ convocata tramite affissione all’Albo dell’Associazione e con avviso personale ai soci almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

 

 

Art. 10

 

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

 

Sono compiti dell’Assemblea Generale :

a)   eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, con votazione segreta;

b)   sostituire i membri del Consiglio Direttivo, che per qualsiasi motivo abbiano cessato dalla loro funzione, con i primi dei non eletti.Se si dimette o decade la meta’ dei Consiglieri si procede a nuova elezione dell’intero Consiglio;

c)   approvare il bilancio consuntivo e di previsione entro il 31 gennaio di ogni anno;

d)   fissare l’ammontare annuo del contributo associativo.

 

 

Art.11

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e’ composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da quattro Consiglieri fino ad un massimo di settanta soci iscritti.

Il Consiglio Direttivo sara’ ampliato oltre i settanta soci in ragione di un Consigliere ogni 20 soci e frazione di 20.

Il Presidente, Il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri durano in carica per due anni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza con la presenza almeno della meta’ dei componenti.In caso di parita’ di voti prevale quello del Presidente.

 

 

Art. 12

 

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo :

a)   eleggere nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b)   svolgere il programma dell’Associazione tenendo conto degli indirizzi generali espressi dall’Assemblea;

c)   predisporre le proposte di bilancio consuntivo e preventivo;

d)   curare la tenuta dei registri dell’Associazione;

e)   decidere sull’ammissione dei Soci;

f)    organizzare la Festa annuale dell’Emigrato.

 

 

Art. 13

 

 GRATUITA’ DELLE FUNZIONI

 

Tutte le funzioni nell’ambito dell’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese se autorizzate dal Consiglio.

 

 

Art. 14

 

IL PRESIDENTE

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca l’assemblea generale su deliberazione del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e firma gli atti dell’Associazione.

In caso di impedimento e’ sostituito dal Vice Presidente.

 

 

Art. 15

 

Il Presidente Onorario dell’Associazione e’ il Presidente pro-tempore del Circolo di Fratellanza Conversanese di Long Island di New York.

 

 

Art.16

 

IL SEGRETARIO

 

Il Segretario conserva gli atti e i documenti dell’Associazione e redige i verbali delle adunanze.

 

 

Art. 17

 

IL TESORIERE

 

Il Tesoriere cura :

a)      il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni di cui agli articoli  precedenti;

b)      il conto corrente bancario intestato  all’Associazione e le somme a qualsiasi titolo ricevute;

c)      il prelievi in c/c disposti mediante ordine scritto del Presidente e con firma congiunta del Tesoriere;

d)      la contabilita’ e la conservazione del patrimonio dell’Associazione.

 

Il tesoriere risponde personalmente ed in proprio del regolare e puntuale adempimento delle operazioni di cui sopra,della conservazione delle somme e dei beni affidatigli, nonche del buon fine dei pagamenti ordinari.

 

 

Art.18

 

BILANCIO

 

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Direttivo, da sottoporre all’Assemblea Generale.

Il Tesoriere, qualora ne sia richiesto, e’ tenuto a dar conto, in qualsiasi momento, al Consiglio Direttivo della gestione propria.

 

 

Art.19

 

 REVISORE DEI CONTI

 

I revisori dei conti provvedono entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno ad approvare il conto consuntivo dell’anno sociale precedente mediante una relazione da presentare all’Assemblea insieme al Bilancio Consuntivo.

 

 

Art.20

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri provvede a giudicare le controversie nell’ambito degli iscritti all’Associazione.

 

 

Art.21

 

COMMISSIONI DI STUDIO

 

Per problemi relativi ai fini ed all’attivita’ dell’Associazione, il Consiglio Direttivo puo’ istituire apposite commisioni  delegandole alla attuazione di particolari compiti e stabilendone i relativi poteri.

 

 

Art 22

 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

 

Per apportare modifiche al presente atto costitutivo e statuto e’ necessario la presenza dei 2/3 dei soci ed il voto della meta’ piu’ uno.

 

 

Art. 23

 

PATRIMONIO

 

Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito dai beni e valori che per conferimento, acquisto, investimento, donazione, o qualsiasi altro modo entrino a far parte della sfera patrimoniale associativa.

 

 

Art. 24

 

BANDIERA DELL’ASSOCIAZIONE

 

La bandiera dell’Associazione e’ il tricolore della Repubblica Italiana, integrata da due fiocchi di colore amaranto con l’indicazione “ Associazione Amici degli Emigrati”.

 

 

 

  

  
 

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